Stralci Riferimenti della Normativa – PERSONE GIURIDICHE
Con il Superamento del finanziamento pubblico dei partiti Con il D.L. n. 149 del 2013 è stata disposta l'abolizione dei contributi pubblici diretti ai partiti e la loro sostituzione con agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini (persone fisiche) e dei soggetti PERSONE GIURIDICHE (detrazioni per le erogazioni liberali e destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF).
I soggetti con “PERSONALITA’ GIURIDICA” che intendono effettuare una volontaria erogazione liberale di contributi a favore dei partiti politici, per non incorrere in eventuali profili di finanziamento illecito, devono espressamente provvedere, così come previsto dalla normativa vigente a procedere ad inviare al Partito Democratico Abruzzo – [email protected]:
1. Copia della delibera assunta dall'organo competente/sociale che ha deciso l'erogazione (cda, Assemblea dei soci, o delibera dell'Amministratore unico etc…)
2. Copia della contabile della erogazione di che trattasi
3. Copia del documento contabile attestante l'iscrizione in bilancio (copia Mastrino, prima nota etc….)
SONO VIETATI I FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA PERSONE GIURIDICHE AVENTI LA SEDE ALL’ESTERO O AVENTI UNA PARTECIPAZIONE STATALE SUPERIOREAL 20%
Agevolazioni fiscali per erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici
La disciplina fiscalmente agevolata delle erogazioni liberali ai partiti politici – giusto art. 10 del Decreto-Legge n° 149 del 2013 - prevede che sia i soggetti passivi IRPEF (quindi le persone fisiche, gli imprenditori individuali ed i soci di società di persone) che i soggetti passivi IRES (cioè le società di capitali e cooperative e gli enti non commerciali) possono effettuare erogazioni liberali ai partiti politici per un importo complessivo annuo non superiore a €.100.000 Euro.
E’ bene precisare che:
Ø il limite per le erogazioni delle persone fisiche vale per un singolo partito politico,
Ø i soggetti passivi IRES devono rispettare il limite di €.100.000 Euro complessivi anche nel caso di erogazioni a più partiti.
Le erogazioni possono essere effettuate sia in denaro che con una fornitura di beni o servizi ed anche per interposta persona o per il tramite di società controllate. Se l’erogazione è in denaro, il versamento di essa deve essere effettuato tramite banca od ufficio postale o con gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997, che sono: le carte di credito, di debito e prepagate, gli assegni bancari e quelli circolari
Queste agevolazioni fiscali sono previste dall’art. 11 del decreto-legge citato e consistono, sia per i soggetti passivi dell’IRPEF, che per quelli dell’IRES con l’esclusione degli enti non commerciali, in una detrazione del 26% degli importi compresi tra €30 e €30.000 Euro annui. La detrazione può andare, quindi, da 7,8 a 7.800 Euro annui e non si applica agli importi delle erogazioni liberali eccedenti €.30.000 Euro
Per info e/o chiarimenti: [email protected]
La legge 9 gennaio 2019, n. 3 e sue successive modificazioni e/o integrazioni ha introdotte misure per la trasparenza dei partiti e dei movimenti politici e delle fondazioni, con particolare riferimento al loro finanziamento.
I partiti ed i movimenti politici, nonché le liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti hanno il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia.
Alle fondazioni, alle associazioni ed ai comitati (di cui all'art. 5, comma 4, del decreto-legge 149/2013, come modificato dal provvedimento in esame) è fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale in favore di partiti e movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco se ricevuti ai sensi del comma 28-bis, secondo periodo.
E' esteso anche alle cooperative sociali ed ai consorzi previsti dal testo il divieto di erogare finanziamenti e contributi in favore di partiti politici, loro articolazioni, e gruppi parlamentari.
Sia per le PERSONE FISICHE sia per le PERSONE GIURIDICHE
E’ fissato nella misura pari a €.3.000,00 euro il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario..
Vige l’obbligo di pubblicazione del contributo, sul sito del partito e del parlamento italiano, per tutti i contributi superiori ad €.500,00